Art. 14.
        Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
    1.  Alle  istituzioni  scolastiche  con  personalita' giuridica e
dimensionate  sono  attribuite  le  funzioni gia' di competenza della
provincia  di  cui  all'art. 15 o di altre specifiche disposizioni di
legge  o  di  regolamento,  alla  giunta  provinciale, alle strutture
provinciali  ed  equiparate  nonche' agli enti funzionali provinciali
competenti  in  materia  di istruzione. Restano ferme le attribuzioni
gia'  rientranti  nella  competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente regolamento.
    2.  In  particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti
gli  adempimenti  relativi  alla  carriera  scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le  frequenze,  le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e
debiti   formativi,  la  partecipazione  a  progetti  territoriali  e
internazionali,  la realizzazione di scambi educativi internazionali.
Fino   all'adozione   di   una   diversa  disciplina  provinciale  le
istituzioni  scolastiche  adottano il regolamento di disciplina degli
alunni  a  norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249.
    3.  Per  quanto  attiene  all'amministrazione,  alla gestione del
bilancio   e  dei  beni  le  istituzioni  scolastiche  provvedono  in
conformita'  a  quanto  stabilito  dalla  disciplina  provinciale sul
bilancio  e  la  contabilita'  nonche'  sull'attivita' contrattuale e
l'amministrazione  dei  beni e in particolare dal vigente regolamento
di  contabilita'  delle  istituzioni  scolastiche  della provincia di
Trento.  Restano  fermi  i  principi  di  universalita',  unicita'  e
veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
    4.   Le   istituzioni   scolastiche   riorganizzano   i   servizi
amministrativi  e  contabili,  preferibilmente  attraverso  forme  di
coordinamento,  tenendo  conto  del nuovo assetto istituzionale delle
scuole  e  della  complessita'  dei  compiti  ad  esse  affidati, per
garantire   all'utenza  un  efficace  servizio.  Assicurano  comunque
modalita'  organizzative particolari per le scuole articolate in piu'
sedi,  ovvero  per le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi,
favorendo  la  riorganizzazione piu' funzionale delle attivita' anche
dal  punto di vista didattica. Le istituzioni scolastiche concorrono,
altresi',  anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e
aggiornamento  culturale  e  professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
    5.  Sono  abolite  tutte  le  autorizzazioni  e  le  approvazioni
concernenti  le  funzioni  attribuite  alle  istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.
    6.  I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve  le  specifiche  disposizioni  in  materia  di  disciplina  del
personale  e  degli  studenti,  divengono  definitivi il quindicesimo
giorno  dalla  data  della loro pubblicazione nell'albo della scuola.
Entro  tale  termine,  chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo  che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso  nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo.  Gli  atti  divengono altresi' definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.