Art. 14. Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche 1. Alle istituzioni scolastiche con personalita' giuridica e dimensionate sono attribuite le funzioni gia' di competenza della provincia di cui all'art. 15 o di altre specifiche disposizioni di legge o di regolamento, alla giunta provinciale, alle strutture provinciali ed equiparate nonche' agli enti funzionali provinciali competenti in materia di istruzione. Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento. 2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Fino all'adozione di una diversa disciplina provinciale le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249. 3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni le istituzioni scolastiche provvedono in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina provinciale sul bilancio e la contabilita' nonche' sull'attivita' contrattuale e l'amministrazione dei beni e in particolare dal vigente regolamento di contabilita' delle istituzioni scolastiche della provincia di Trento. Restano fermi i principi di universalita', unicita' e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario. 4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili, preferibilmente attraverso forme di coordinamento, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative particolari per le scuole articolate in piu' sedi, ovvero per le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi, favorendo la riorganizzazione piu' funzionale delle attivita' anche dal punto di vista didattica. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento. 5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. 6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.