Art. 6.
          Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
    1.  L'autonomia  di  ricerca  e  sviluppo  e' volta a qualificare
l'offerta   formativa   attraverso   il   sostegno  dei  processi  di
innovazione  e sperimentazione nonche' attraverso la realizzazione di
attivita'  di  ricerca  pedagogica,  didattica  e  organizzativa,  di
aggiornamento  culturale  e professionale e di formazione in servizio
del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti
in   materia  di  istruzione  e  formazione  a  livello  provinciale,
nazionale, comunitario e sovranazionale.
    2.   Le   istituzioni   scolastiche,  singolarmente  o  tra  loro
associate,  esercitano  l'autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e
sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico delle realta' locali e curando tra l'altro:
      a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
      b)  la  formazione  e l'aggiornamento culturale e professionale
del personale scolastico;
      c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
      d)  la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei
processi formativi;
      e)  la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno
della scuola;
      f)   gli   scambi   di  informazioni,  esperienze  e  materiali
didattici;
      g)  l'integrazione  fra  le  diverse  articolazioni del sistema
scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i
diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
    3.  Nella  realizzazione  delle  attivita'  previste dal presente
articolo le istituzioni scolastiche tengono conto, in applicazione di
criteri   di   efficienza   ed   efficacia  delle  iniziative,  della
programmazione  e  dell'attivita' svolta dall'Istituto provinciale di
ricerca,  aggiornamento  e  sperimentazione  educativi  e, nei limiti
delle    risorse    effettivamente    disponibili,    si    avvalgono
preferibilmente    dello   stesso,   nonche'   della   collaborazione
dell'universita'  statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui
fa  parte  al  fine  dell'organizzazione  di  corsi  post  secondari,
dell'Istituto  trentino di cultura nonche' di altri soggetti pubblici
e  privati.  Al  fine  della  valutazione degli esiti delle attivita'
programmate  gli  istituti  e  scuole  possono altresi' avvalersi del
Comitato  di  valutazione  del  sistema  scolastico di cui all'art. 7
della legge provinciale n. 29 del 1990.
    4.  Se  il  progetto  di ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali  che  vanno  oltre  la flessibilita' curricolare prevista
dall'art.   8,   le  istituzioni  scolastiche  propongono  iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11.