Art. 6. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 1. L'autonomia di ricerca e sviluppo e' volta a qualificare l'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione nonche' attraverso la realizzazione di attivita' di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, comunitario e sovranazionale. 2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali e curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 3. Nella realizzazione delle attivita' previste dal presente articolo le istituzioni scolastiche tengono conto, in applicazione di criteri di efficienza ed efficacia delle iniziative, della programmazione e dell'attivita' svolta dall'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, si avvalgono preferibilmente dello stesso, nonche' della collaborazione dell'universita' statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui fa parte al fine dell'organizzazione di corsi post secondari, dell'Istituto trentino di cultura nonche' di altri soggetti pubblici e privati. Al fine della valutazione degli esiti delle attivita' programmate gli istituti e scuole possono altresi' avvalersi del Comitato di valutazione del sistema scolastico di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990. 4. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilita' curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11.