Art. 7.
                           Reti di scuole
    1.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 5 dell'art. 5, le
istituzioni  scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire
ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e
l'ottimizzazione delle attivita' ad esse connesse.
    2.  L'accordo  puo'  avere  a  oggetto  attivita'  didattiche, di
ricerca,  sperimentazione  e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di  amministrazione  e  contabilita',  ferma restando l'autonomia dei
singoli  bilanci,  anche  con  l'attivazione  di  centri  di servizio
comuni;  di  acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre
attivita'  coerenti  con  le  finalita'  istituzionali;  se  raccordo
prevede   attivita'   didattiche  o  di  ricerca,  sperimentazione  e
sviluppo,  di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal
consiglio  di  circolo  o di istituto, anche dal collegio dei docenti
delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
    3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente  vi  consentono,  fra le istituzioni che partecipano alla
rete  i  cui  docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che  accettano  di  essere  impegnati  in  progetti  che prevedono lo
scambio  rinunciano  al  trasferimento per la durata del loro impegno
nei   progetti   stessi,  con  le  modalita'  stabilite  in  sede  di
contrattazione collettiva.
    4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle
risorse  e  del  raggiungimento  delle finalita' del progetto, la sua
durata,  le  sue  competenze  e  i  suoi  poteri,  nonche' le risorse
professionali  e  finanziarie  messe  a disposizione della rete dalle
singole  istituzioni;  l'accordo  e'  depositato presso le segreterie
delle  scuole,  ove  gli  interessati  possono  prenderne  visione ed
estrarne copia.
    5.  Gli  accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni
scolastiche  che  intendano  parteciparvi  e prevedono iniziative per
favorire  la  partecipazione  alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficolta'.
    6.  Nell'ambito  delle  reti  di scuole, possono essere istituiti
laboratori comuni finalizzati tra l'altro a:
      a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
      b)  la  documentazione,  secondo  procedure  definite a livello
provinciale  per  la  piu'  ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
      c) la formazione in servizio del personale scolastico;
      d) l'orientamento scolastico e professionale;
      e)  la  costituzione  di  servizi  comuni  a  piu'  istituzioni
scolastiche  in  modo  da  assicurare  il piu' efficace impiego delle
risorse.
    7.  Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali
di   istituto   possono   essere   definiti  in  modo  da  consentire
l'affidamento   a   personale   dotato  di  specifiche  esperienze  e
competenze  di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale
e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.