Art. 8. C u r r i c o l i 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione) e fermo restando per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie quanto stabilito dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11 (insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), trovano applicazione nella provincia autonoma di Trento i curricoli definiti dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Fino alla definizione dei nuovi curricoli continuano ad applicarsi i programmi vigenti. 2. Le istituzioni scolastiche determinano nel progetto d'istituto il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello provinciale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attivita' da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilita' previste a livello provinciale. 3. Nell'integrazione tra la quota provinciale del curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed e' valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilita' di opzione. 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi, nel rispetto delle rispettive competenze, puo' essere adottato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. Art. 9. Ampliamento dell'offerta formativa 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalita', in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti previsti dal comma 3. 2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attivita' facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con i centri di formazione professionale per la realizzazione di percorsi formativi integrati. 3. Le iniziative in favore degli adulti vengono realizzate in coordinamento e ad integrazione delle attivita' di educazione permanente attuate da altri soggetti presenti sul territorio e devono rientrare negli obiettivi della programmazione fissati dalla giunta provinciale. In particolare esse sono volte all'attivazione di corsi per il conseguimento del titolo di studio nonche' alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici; in tale sede si possono prevedere variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari.