Art. 8.
                          C u r r i c o l i
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405  (norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di istruzione) e fermo restando per l'insegnamento delle
lingue   straniere   e   minoritarie  quanto  stabilito  dalle  leggi
provinciali  13  febbraio 1997,  n.  4  (insegnamento  della lingua e
cultura  ladina  nella  scuola  dell'obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11
(insegnamento  delle  lingue  straniere  nella  scuola  dell'obbligo.
Modifiche  delle  leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno
1986, n. 15), trovano applicazione nella provincia autonoma di Trento
i  curricoli definiti dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art.  8,  comma 1 del  decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia
delle  istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo  1997,  n.  59).  Fino  alla  definizione  dei  nuovi curricoli
continuano ad applicarsi i programmi vigenti.
    2. Le istituzioni scolastiche determinano nel progetto d'istituto
il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a
norma  del  comma  1,  la quota definita a livello provinciale con la
quota  loro  riservata  che comprende le discipline e le attivita' da
esse  liberamente  scelte.  Nella  determinazione  del  curricolo  le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilita' previste
a livello provinciale.
    3.  Nell'integrazione  tra  la  quota provinciale del curricolo e
quella  riservata  alle scuole e' garantito il carattere unitario del
sistema  di  istruzione  ed  e' valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale,  nel  rispetto  delle  diverse  finalita'  della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
    4.  La  determinazione  del  curricolo  tiene conto delle diverse
esigenze   formative   degli  alunni  concretamente  rilevate,  della
necessita'   di   garantire  efficaci  azioni  di  continuita'  e  di
orientamento,  delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli  enti  locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del
territorio.  Agli  studenti  e  alle  famiglie possono essere offerte
possibilita' di opzione.
    5.  Il  curricolo  della singola istituzione scolastica, definito
anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi, nel rispetto
delle  rispettive  competenze,  puo'  essere adottato in relazione ad
azioni, progetti o accordi internazionali.
    6.  L'adozione  di  nuove  scelte  curricolari o la variazione di
scelte  gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti
e  delle  famiglie  in  rapporto  alla conclusione del corso di studi
prescelto.
                               Art. 9.
                 Ampliamento dell'offerta formativa
    1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o
tra  loro  consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa
che  tengano  conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico  delle realta' locali. I predetti ampliamenti consistono in
ogni  iniziativa  coerente  con  le  proprie finalita', in favore dei
propri  alunni  e,  ad  integrazione e in coordinamento con eventuali
iniziative  promosse  dai soggetti operanti sul territorio, in favore
della  popolazione  giovanile  e degli adulti nei limiti previsti dal
comma 3.
    2.  I  curricoli  determinati  a norma dell'art. 8 possono essere
arricchiti con discipline e attivita' facoltative, che le istituzioni
scolastiche  programmano  sulla  base  di  accordi  con  i  centri di
formazione  professionale  per la realizzazione di percorsi formativi
integrati.
    3.  Le  iniziative  in  favore degli adulti vengono realizzate in
coordinamento   e  ad  integrazione  delle  attivita'  di  educazione
permanente attuate da altri soggetti presenti sul territorio e devono
rientrare  negli  obiettivi della programmazione fissati dalla giunta
provinciale.  In particolare esse sono volte all'attivazione di corsi
per  il  conseguimento  del titolo di studio nonche' alle esigenze di
alfabetizzazione   degli   stranieri,   sulla   base   di   specifica
progettazione,  anche  mediante  il  ricorso  a metodi e strumenti di
autoformazione   e   a   percorsi   formativi   personalizzati.   Per
l'ammissione  ai  corsi  e  per  la valutazione finale possono essere
fatti  valere  crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni   scolastiche   valutano   tali  crediti  ai  fini  della
personalizzazione  dei  percorsi  didattici;  in tale sede si possono
prevedere variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari.