Art. 3.
                          Norma transitoria
    1.  La scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e
della   commissione   regionale   per  l'artigianato,  come  prevista
dall'art. 54  della  legge  regionale  12  settembre  1997, n. 37, e'
ulteriormente  prorogata  fino  al  rinnovo  delle commissioni stesse
secondo  le  modalita' della presente legge, e comunque non oltre sei
mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.