Art. 3. Norma transitoria 1. La scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato, come prevista dall'art. 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalita' della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.