Art. 2.
         Disposizioni transitorie in materia di assegnazione
               di personale al gruppo consilare misto
    1.  A  decorrere  dal  1o ottobre  1999  e  sino  alla fine della
legislatura  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  al  gruppo  consiliare  misto  non  si  applicano le speciali
disposizioni  di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 178 della legge
regionale  10 giugno  1991,  n.  12,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  applicandosi  le  restanti  disposizioni dell'art. 178
medesimo.