Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consilare misto 1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, applicandosi le restanti disposizioni dell'art. 178 medesimo.