Art. 2.
                      Prelazione della Regione
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  puo' esercitare sui beni di cui all'art. 1 il diritto di
prelazione,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale,
individuando  altresi'  gli  enti e le modalita' di utilizzo dei beni
medesimi.