Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
si  provvede  ai  sensi  dell'art. 19, comma 5, della legge regionale
9 dicembre  1977,  n.  72  come  sostituito  dall'art. 2  della legge
regionale  30 agosto  1993,  n.  42,  mediante utilizzo di lire 1.000
milioni  accantonati  nella  partita  n.  15  del  capitolo  n. 80230
denominato "Fondo globale spese d'investimento" per l'anno 1999.
    2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
2000 sono istituiti i seguenti capitoli:
      a) n.  44022  denominato  "Contributi  in  conto  capitale  per
l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa",
con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza;
      b) n.  44024  denominato  "Fondo  di  rotazione  per  opere  di
sistemazione  di  immobili  dismessi  o  ceduti  dal  Ministero della
difesa",  con  lo  stanziamento  di  lire  300  milioni in termini di
competenza.
    3.  Per  gli  esercizi successivi lo stanziamento dei capitoli di
cui  al  comma 2 e' determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge
regionale   9 dicembre   1977,   n.  72  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 16 dicembre 1999
                                GALAN