Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo di lire 1.000 milioni accantonati nella partita n. 15 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" per l'anno 1999. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli: a) n. 44022 denominato "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa", con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza; b) n. 44024 denominato "Fondo di rotazione per opere di sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa", con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza. 3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 e' determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 16 dicembre 1999 GALAN