Art. 10.
Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e
                   di solidarieta' internazionale
    1.  La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata
allo  sviluppo  e di solidarieta' internazionale viene realizzata con
programma  triennale  approvato  dal consiglio regionale, su proposta
della giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato
per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 14.
    2.  Il  programma  triennale  di  cui  al  comma  1 e' inviato al
Ministero  degli affari esteri, per gli adempimenti di competenza nel
rispetto della normativa nazionale.
    3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
      a) gli  obiettivi  e  le  priorita' da perseguire nell'arco del
triennio;
      b) i  criteri  di  selezione  delle  iniziative di cooperazione
decentrata allo sviluppo;
      c) i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione dei contributi
regionali.
    4.  In  sede  di  approvazione  del programma triennale la giunta
regionale  sottopone  al consiglio regionale la relazione di puntuale
verifica  degli  obiettivi  raggiunti  nel  triennio  precedente,  in
rapporto alle finalita' di cui all'art. 1.