Art. 10. Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarieta' internazionale 1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarieta' internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 14. 2. Il programma triennale di cui al comma 1 e' inviato al Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale. 3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce: a) gli obiettivi e le priorita' da perseguire nell'arco del triennio; b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo; c) i criteri e le modalita' di concessione dei contributi regionali. 4. In sede di approvazione del programma triennale la giunta regionale sottopone al consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalita' di cui all'art. 1.