Art. 11. Piano annuale di attuazione 1. Sulla base del programma triennale la giunta regionale, sentito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale puo' prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale. 2. Il piano annuale: a) determina gli obiettivi e le priorita' annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare; b) definisce le modalita' del coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo; c) determina le modalita' di attuazione degli interventi di cui all'art. 9. 3. La giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta alla commissione consiliare competente. 4. Il piano annuale di attuazione e' inviato al Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.