Art. 11.
                     Piano annuale di attuazione
    1.  Sulla  base  del  programma  triennale  la  giunta regionale,
sentito  il Comitato per la cooperazione allo sviluppo, predispone ed
approva  il  piano  annuale di attuazione, all'interno del quale puo'
prevedere  variazioni  che non incidano sulle scelte fondamentali del
programma triennale.
    2. Il piano annuale:
      a) determina gli obiettivi e le priorita' annuali e individua i
progetti  di  cooperazione  decentrata  allo  sviluppo  da realizzare
direttamente  dalla  Regione  o,  se  promossi  dai  soggetti  di cui
all'art. 6,   comma 1,   mediante   la   concessione  di  contributi,
determinandone l'ammontare;
      b) definisce le modalita' del coordinamento dei soggetti di cui
all'art. 6,  comma  1, per l'attuazione di interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo;
      c) determina le modalita' di attuazione degli interventi di cui
all'art. 9.
    3.   La  giunta  regionale  presenta  annualmente  una  relazione
sull'attivita' svolta alla commissione consiliare competente.
    4.  Il  piano annuale di attuazione e' inviato al Ministero degli
affari  esteri,  per gli adempimenti di competenza nel rispetto della
normativa nazionale.