Art. 12.
        Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace
    1.  E' istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura
di pace.
    2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da:
      a) il  presidente della giunta regionale, o da un suo delegato,
che lo presiede;
      b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio
regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della
minoranza;
      c) due  rappresentanti  effettivi  ed  uno  supplente designati
d'intesa tra le universita' degli studi del Veneto;
      d) un   rappresentante  effettivo  e  uno  supplente  designati
dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
      e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati
d'intesa  dalle  associazioni  senza fine di lucro, individuate dalla
giunta  regionale,  operanti in almeno quattro province del Veneto da
almeno  tre  anni  che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel
campo  dei  diritti  umani  e della cultura di pace, del disarmo, del
servizio civile alternativo al servizio militare;
      f) il  direttore dell'archivio di cui all'art. 2, lettera c), o
da un suo delegato;
      g) un   rappresentante  effettivo  e  uno  supplente  designati
dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
    3.  Il  Comitato  di cui al comma 1 e' costituito con decreto del
presidente  della giunta regionale. La designazione dei componenti di
cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al presidente
della  giunta  regionale  entro  sessanta  giorni dalla richiesta. Il
Comitato e' validamente costituito e puo' funzionare con la nomina di
almeno la meta' dei componenti.
    4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.