Art. 12. Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace 1. E' istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da: a) il presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede; b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza; c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le universita' degli studi del Veneto; d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI); e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare; f) il direttore dell'archivio di cui all'art. 2, lettera c), o da un suo delegato; g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV). 3. Il Comitato di cui al comma 1 e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato e' validamente costituito e puo' funzionare con la nomina di almeno la meta' dei componenti. 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.