Art. 14.
             Comitato per la cooperazione allo sviluppo
    1. E' istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
    2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da:
      a) il  presidente della giunta regionale, o da un suo delegato,
che lo presiede;
      b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio
regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della
minoranza;
      c) due  rappresentanti  effettivi  ed  uno  supplente designati
d'intesa tra le universita' degli studi del Veneto;
      d) un   rappresentante  effettivo  e  uno  supplente  designati
dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
      e) tre  rappresentanti  effettivi  e  tre  supplenti  designati
d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;
      f) un   rappresentante  effettivo  e  uno  supplente  designati
d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel Veneto;
      g) due   rappresentanti   effettivi   e  due  supplenti,  delle
organizzazioni  non governative del Veneto riconosciute dal Ministero
degli affari esteri, scelti dalla giunta regionale;
      h) tre  rappresentanti  effettivi  e  tre  supplenti  designati
d'intesa  delle associazioni di volontariato individuate dalla giunta
regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che
prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di
cooperazione allo sviluppo;
      i) un  componente  effettivo  e  uno  supplente designati dalla
Consulta  regionale  dell'immigrazione  di  cui  alla legge regionale
30 gennaio 1990, n. 9;
      l) un   rappresentante  effettivo  e  uno  supplente  designati
dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
    3.  Il  Comitato  di cui al comma 1 e' costituito con decreto del
presidente  della giunta regionale. La designazione dei componenti di
cui  alle  lettere  c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al
presidente   della  giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta.  Il  Comitato  e' validamente costituito e puo' funzionare
con la nomina di almeno la meta' dei componenti.
    4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.