Art. 14. Comitato per la cooperazione allo sviluppo 1. E' istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da: a) il presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede; b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza; c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le universita' degli studi del Veneto; d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI); e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto; f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto; g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri, scelti dalla giunta regionale; h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo; i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV). 3. Il Comitato di cui al comma 1 e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato e' validamente costituito e puo' funzionare con la nomina di almeno la meta' dei componenti. 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.