Art. 15.
       Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo
    1.  Il  Comitato  per la cooperazione allo sviluppo concorre alla
formulazione  del  programma  triennale  e  dei  piani  annuali degli
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarieta'
internazionale di cui al Capo III della presente legge.
    2.  Per  lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la
cooperazione   allo   sviluppo   puo'   avvalersi   della  consulenza
tecnico-scientifica     dell'Osservatorio     interregionale    sulla
cooperazione  allo  sviluppo  e  della  Commissione  europea  per  la
democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.