Art. 15. Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo 1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarieta' internazionale di cui al Capo III della presente legge. 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo puo' avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.