Art. 16. Funzionamento dei comitati 1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura. 2. Per la validita' delle riunioni dei comitati e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti. 3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo. 4. Le deliberazioni dei comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 5. Ai componenti dei comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.