Art. 16.
                     Funzionamento dei comitati
    1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il
Comitato  per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera
legislatura.
    2.  Per la validita' delle riunioni dei comitati e' necessaria la
presenza di almeno la meta' dei componenti.
    3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e
a   partecipare   con  voto  deliberativo  in  caso  di  assenza  del
corrispondente componente effettivo.
    4.  Le  deliberazioni  dei  comitati  sono  assunte  con  il voto
favorevole  della maggioranza  dei  presenti.  In caso di parita' dei
voti prevale il voto del presidente.
    5.  Ai  componenti  dei  comitati  spetta  per  ogni  giornata di
partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.