Art. 17. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 1. La giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attivita' della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, gia' istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima. 2. La Regione puo' altresi' avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.