Art. 17.
            Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
    1.  La  giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari  per concorrere alle attivita' della Fondazione Venezia per
la ricerca sulla pace, gia' istituita con la legge regionale 30 marzo
1988,  n.  18  e  per  il versamento delle quote di adesione previste
dallo statuto della medesima.
    2.  La  Regione  puo'  altresi'  avvalersi  della  collaborazione
tecnico-scientifica  della  Fondazione  di cui al comma 1 per studi e
pareri su materie di competenza regionale.