Art. 21.
                          Norma transitoria
    1. In fase di prima applicazione il consiglio regionale approva i
programmi   triennali  previsti  dagli  articoli  3  e  10  entro  il
31 dicembre  2000.  Nelle  more  dell'approvazione  dei  programmi la
giunta  regionale  e' autorizzata ad approvare i piani annuali di cui
agli   articoli  4  e  11.  Il  piano  annuale  degli  interventi  di
cooperazione    decentrata    allo   sviluppo   e   di   solidarieta'
internazionale  e'  inviato  al Ministero degli affari esteri per gli
adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
    2.  Alla  nomina dei componenti dei comitati di cui agli articoli
12 e 14 si provvede con decreto del presidente della giunta regionale
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Il  Comitato  permanente  per la pace di cui all'art. 7 della
legge   regionale   30 marzo  1988,  n.  18  rimane  in  carica  fino
all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di
pace di cui all'art. 12.
    4.  In  fase  di  prima applicazione i rappresentanti di cui alla
lettera e)  del  comma  2  dell'art. 12  e  lettera  h)  del  comma 2
dell'art. 14 sono scelti dalla giunta regionale.