Art. 21. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione il consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la giunta regionale e' autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarieta' internazionale e' inviato al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale. 2. Alla nomina dei componenti dei comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art. 12. 4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 12 e lettera h) del comma 2 dell'art. 14 sono scelti dalla giunta regionale.