Art. 22.
                             Abrogazioni
    1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 sono abrogate:
      a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18;
      b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.
    2.  Sono  fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.