Art. 22. Abrogazioni 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 sono abrogate: a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18; b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18. 2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.