Art. 3. Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace 1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art. 12. 2. Il programma di cui al comma 1 definisce: a) gli obiettivi e le priorita' da perseguire nel triennio; b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani; c) i criteri e le modalita' di concessione dei contributi regionali.