Art. 3.
Programmazione  degli  interventi  di  promozione dei diritti umani e
                        della cultura di pace
    1.  La  programmazione degli interventi di promozione dei diritti
umani  e  della  cultura  di  pace  viene realizzata con il programma
triennale  approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta
regionale,  anche  sulla  base  degli  indirizzi  del  Comitato per i
diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art. 12.
    2. Il programma di cui al comma 1 definisce:
      a) gli obiettivi e le priorita' da perseguire nel triennio;
      b) i  criteri  di  selezione delle iniziative di promozione dei
diritti umani;
      c) i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione dei contributi
regionali.