Art. 4.
                     Piano annuale di attuazione
    1. Sulla base del programma triennale di cui all'art. 3 la giunta
regionale,  sentito  il Comitato per i diritti umani e per la cultura
di pace, approva il piano annuale di attuazione.
    2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'art. 2, da
realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.