Art. 4. Piano annuale di attuazione 1. Sulla base del programma triennale di cui all'art. 3 la giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione. 2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'art. 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.