Art. 5.
                 Progetti di cooperazione decentrata
    1.  I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi
di  centralita'  dello  sviluppo  umano  sostenibile,  e  tendono  ad
integrare   nei  Paesi  internazionalmente  riconosciuti  in  via  di
sviluppo   la  crescita  economica  e  sociale,  con  azioni  che  si
prefiggono    obiettivi    strutturali,    distintamente   dall'aiuto
umanitario.
    2. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
      a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la
costruzione  di  impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione  di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle
iniziative  anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente
della Banca etica;
      b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza
tecnica,  amministrazione  e  gestione,  valutazione  e  monitoraggio
dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
      c) la  promozione  di  programmi  di  formazione  professionale
rivolti:
        1)  a  operatori  veneti  destinati  a  svolgere attivita' di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
        2)  a  cittadini  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo  mediante
l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
      d) le  iniziative  volte  a  sviluppare  una  rete  di  servizi
igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
      e) l'attuazione  di  interventi  specifici  per  migliorare  la
condizione femminile e dell'infanzia;
      f) la  promozione  di  programmi  di  educazione  ai temi dello
sviluppo,   anche   nell'ambito  scolastico  e  di  iniziative  volte
all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in
via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
      g) il  sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di
progetti  di  fattibilita'  e  la loro realizzazione, preferibilmente
anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul
territorio  regionale,  per  il trasferimento di sistemi e tecnologie
appropriate,   realizzate  con  risorse  proprie  da  imprese  venete
nell'ambito  di  programmi  di  cooperazione  finanziati da organismi
nazionali ed internazionali.
    3.  In  attuazione  dei  principi  di  cui  al comma 1 la Regione
interviene al fine di:
      a) promuovere  il coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6,
comma 1;
      b) realizzare    direttamente    iniziative   di   cooperazione
decentrata;
      c) sostenere,   mediante  mezzi  e  contributi,  le  iniziative
promosse dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1.
    4.  I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni,
presenti  sul  territorio  regionale,  possono essere coinvolti nella
progettazione  di  iniziative  di  cooperazione decentrata rivolte ai
loro Paesi d'origine.