Art. 5. Progetti di cooperazione decentrata 1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralita' dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario. 2. Nell'attivita' di cooperazione rientrano: a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica; b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo; c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti: 1) a operatori veneti destinati a svolgere attivita' di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; 2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto; d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute; e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia; f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilita' e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali. 3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di: a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1; b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata; c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1. 4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.