Art. 7. Rapporti con lo Stato e l'Unione europea 1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformita' agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli affari esteri e dell'Unione europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1.