Art. 7.
              Rapporti con lo Stato e l'Unione europea
    1.  La  Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai
rapporti   internazionali  e  alle  politiche  di  cooperazione  allo
sviluppo  e,  in  conformita'  agli  indirizzi di politica estera del
Governo  italiano,  propone  e partecipa a interventi di cooperazione
decentrata  del  Ministero  degli affari esteri e dell'Unione europea
anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1.