Art. 8. Interventi di solidarieta' internazionale 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attivita' di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravita' conseguenti a conflitti armati o calamita' naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico. 2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla giunta regionale, la regione puo' altresi' promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andra' a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarieta' internazionale. A tal fine e' autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.