Art. 8.
              Interventi di solidarieta' internazionale
    1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica
estera   e   nel  quadro  dei  programmi  definiti  dalle  competenti
amministrazioni   statali,   contribuisce  alle  attivita'  di  aiuto
umanitario  nei  confronti  delle  popolazioni  di  Paesi  europei ed
extraeuropei  colpite da eventi di particolare gravita' conseguenti a
conflitti  armati  o  calamita'  naturali,  al  fine  di fronteggiare
situazioni   straordinarie   di   denutrizione,   carenti  condizioni
igienico-sanitarie,  disagio  sociale  e  distruzione  del patrimonio
ambientale e artistico.
    2.  Per  i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici
interventi  di  volta  in  volta  definiti dalla giunta regionale, la
regione  puo'  altresi'  promuovere  pubbliche  sottoscrizioni da far
affluire  in un apposito conto corrente, che andra' a incrementare il
fondo  regionale per interventi di solidarieta' internazionale. A tal
fine  e'  autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel
bilancio  di  previsione  con  decreto  del dirigente regionale della
struttura regionale competente.