Art. 9. Tipologie di intervento 1. Gli interventi regionali di solidarieta' internazionale consistono in: a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia; b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessita', di attrezzature e generi di conforto; c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto; d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali; e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1; f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.