Art. 9.
                       Tipologie di intervento
    1.   Gli  interventi  regionali  di  solidarieta'  internazionale
consistono in:
      a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare
attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia;
      b) fornitura,  anche  tramite organizzazioni idonee allo scopo,
di  materiali  di  prima  necessita',  di  attrezzature  e  generi di
conforto;
      c) collaborazione  tecnica, anche mediante l'invio di personale
regionale  e  il  coordinamento delle eventuali risorse umane messe a
disposizione  da  enti  pubblici, organizzazioni non governative e di
volontariato ed organismi associativi del Veneto;
      d) diffusione  delle  informazioni  sugli  interventi  di aiuto
realizzati   dai   soggetti  indicati  alla  lettera  c),  ed  azioni
finalizzate  al  loro raccordo con le richieste e le iniziative delle
amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;
      e) sostegno   a   progetti  predisposti  dai  soggetti  di  cui
all'art. 6, comma 1;
      f) sostegno   e   partecipazione  alle  iniziative  dell'Unione
europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.