Art. 4.
                          Piano di riparto
    1.  Il  piano  di  riparto  viene  definito  secondo le procedure
contenute nell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
    2.  Per  la  definizione  del  piano  di  riparto,  la  struttura
regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi
degli  uffici regionali del genio civile, entro centoventi giorni dal
ricevimento  della  documentazione,  esprime  un parere tecnico sulle
caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.