Art. 4. Piano di riparto 1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. 2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.