Art. 6. Erogazione dei contributi 1. L'erogazione dei contributi e' disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario. 2. La richiesta di erogazione del contributo e' presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, pena la decadenza del contributo stesso. 3. I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilita', non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi. 4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarita' della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.