Art. 12.
                 Politica tariffaria e di promozione
    1.  La  giunta  regionale definisce, d'intesa con gli enti locali
delegati  secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 6, sentite le
organizzazioni  sindacali  e  le  associazioni  dei  consumatori,  la
politica  tariffaria  e  le sue modalita' di applicazione in coerenza
con  i principi di integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi,
modi  e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia
di  rapporto  tra  ricavi  e costi dei servizi fissati dalla presente
legge  e  nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come
stabilito   dagli  accordi  interconfederali  con  il  Consiglio  dei
Ministri  del  23 luglio  1993,  del  18 dicembre  1998  e successivi
eventuali aggiornamenti.
    2.  Le  tariffe  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale sono
indicate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell'ambito dei
contratti di servizio di cui all'art. 10.
    3.  Gli  enti locali possono individuare eventuali beneficiari di
agevolazioni   tariffarie   definendone  le  relative  alle  relative
condizioni e modalita', con oneri a carico dei propri bilanci.
    4. La Regione provvede per le proprie finalita' a quanto previsto
nel  comma  3  con  deliberazione  della  giunta regionale, definendo
criteri, modalita' e risorse.
    5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.
    6.  La  Regione,  in  concorso  con  gli  enti locali, al fine di
incrementare  l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata
su incentivi e sulla diffusione dell'informazione.