Art. 12. Politica tariffaria e di promozione 1. La giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita' di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti. 2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 10. 3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative alle relative condizioni e modalita', con oneri a carico dei propri bilanci. 4. La Regione provvede per le proprie finalita' a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della giunta regionale, definendo criteri, modalita' e risorse. 5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti. 6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione.