Art. 18.
                          V i g i l a n z a
    1.  La  Regione  esercita compiti di controllo per la generalita'
dei servizi di trasporto pubblico locale.
    2.   Le   funzioni  relative  alla  vigilanza  sui  servizi  sono
esercitate dagli enti competenti.
    3.  Le  aziende esercenti i servizi hanno l'obbligo di consentire
al  personale  incaricato  ai sensi del comma 2, il libero accesso ai
veicoli,   agli   impianti   ed  alla  documentazione  amministrativa
contabile,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  contratti  di
servizio.
    4.  Il  personale  di  cui  al  comma  2  accerta  e  contesta le
violazioni  a  carico  delle  aziende  secondo  quanto  previsto  nei
rispettivi contratti di servizio.