Art. 18. V i g i l a n z a 1. La Regione esercita compiti di controllo per la generalita' dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate dagli enti competenti. 3. Le aziende esercenti i servizi hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio. 4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.