Art. 29. Regionalizzazione della gestione governativa laghi 1. La giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalita' di cui al presente articolo. 2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. La giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti o loro delegati. 4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni: a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della gestione governativa laghi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997, esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall'art. 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997; b) fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997; c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all'amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa; d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all'effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni; e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonche' i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico; f) elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di societa' per la gestione dei servizi pubblici di navigazione. 5. Le decisioni del comitato sono assunte all'unanimita' dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della giunta regionale quando comportano impegni di spesa. 6. La giunta regionale propone al consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 3, la costituzione di societa' per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale gia' resi dalla gestione governativa di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997. 7. Le quote di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 8. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle societa' di cui al comma 6 oppure da societa' terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.