Art. 29.
         Regionalizzazione della gestione governativa laghi
    1.  La giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione
e  gestione  dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi
oggetto  della  gestione  governativa  con  le  modalita'  di  cui al
presente articolo.
    2.  La  Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni
dello  Stato  conseguenti  a  rapporti  internazionali riguardanti la
navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
    3. La giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto
e con la provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un
comitato interregionale composto dai presidenti o loro delegati.
    4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:
      a) cura  la  procedura  di  trasferimento  alle  regioni  della
gestione governativa laghi di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 422/1997, esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative
risorse   finanziarie   da   parte   dello  Stato  con  le  procedure
disciplinate  dall'art.  7,  comma 1,  legge  15  marzo 1997, n. 59 e
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997;
      b) fissa   gli   indirizzi   per   l'attuazione  del  piano  di
risanamento   tecnico  economico  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo n. 422/1997;
      c) provvede,    nelle   more   del   riassetto   organizzativo,
all'amministrazione  dei  servizi  di  trasporto lacuale, emanando le
direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del
piano di impresa;
      d) nomina,  nelle  more  del riassetto organizzativo e comunque
almeno  sino  all'effettivo  trasferimento della gestione governativa
laghi  alle  Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o
funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;
      e) stipula  il  contratto  di  programma  per  il  piano  degli
investimenti ed il parco natanti, nonche' i contratti di servizio per
l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
      f) elabora   gli  indirizzi  per  l'eventuale  costituzione  di
societa' per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
    5.  Le  decisioni  del  comitato  sono assunte all'unanimita' dei
componenti  e  vengono  approvate  con  deliberazioni  conformi della
giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
    6.  La  giunta regionale propone al consiglio regionale, anche su
indicazione  degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti
pubblici  interessati, sulla base degli indirizzi del comitato di cui
al comma 3, la costituzione di societa' per azioni, aventi ad oggetto
il  compito  di  provvedere  alla  gestione  dei servizi di trasporto
lacuale  gia'  resi dalla gestione governativa di cui all'art. 11 del
decreto legislativo n. 422/1997.
    7.  Le quote di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed
ogni  altro  atto  connesso  sono  approvati  con deliberazione della
giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
    8.  I  servizi  di  navigazione  lacuali  possono  essere gestiti
direttamente  dalle  societa'  di  cui  al comma 6 oppure da societa'
terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.