Art. 2. Integrazione dell'art. 114 1. Dopo il comma 11 dell'art. 114 della legge regionale n. 18/1999 sono aggiunti i seguenti: "11-bis. Ai fini degli articoli 71-septies e 71-novies, sino alla definizione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 71-ter, le perizie giurate devono contenere i dati indicati nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1999, n. 217; 11-ter. La Regione fissa i parametri di cui all'art. 71-ter entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11-quater. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune, sentiti i gestori, predispone il piano di cui al comma 1 dell'art. 71-undecies relativamente agli impianti esistenti e fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati. 11-quinquies. In fase di prima applicazione e ai fini delle autorizzazioni, i gestori inviano al comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma annuale delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale. 11-sexies. La Regione definisce le specifiche tecniche di cui all'art. 71-ter entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 11-septies. Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'art. 71-duodecies e invia alla provincia e all'ARPAL: a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei comuni interessati dal loro tracciato; b) la cartografia relativa alla localizzazione degli elettrodotti esistenti redatta secondo le specifiche di cui al comma 11-sexies e con i tempi nelle stesse stabiliti". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 20 dicembre 1999 MORI