Art. 2.
                     Integrazione dell'art. 114
    1.  Dopo  il  comma  11  dell'art.  114  della legge regionale n.
18/1999 sono aggiunti i seguenti:
    "11-bis. Ai fini degli articoli 71-septies e 71-novies, sino alla
definizione  dei  provvedimenti  regionali di cui all'art. 71-ter, le
perizie  giurate  devono contenere i dati indicati nell'allegato alla
deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1999, n. 217;
    11-ter. La Regione fissa i parametri di cui all'art. 71-ter entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    11-quater.  Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente
legge  il  comune,  sentiti  i gestori, predispone il piano di cui al
comma 1 dell'art. 71-undecies relativamente agli impianti esistenti e
fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati.
    11-quinquies.  In  fase  di  prima  applicazione  e ai fini delle
autorizzazioni,   i   gestori  inviano  al  comune,  entro  due  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, il programma annuale
delle  installazioni  degli  impianti  di  teleradiocomunicazione sul
territorio comunale.
    11-sexies.  La  Regione  definisce  le specifiche tecniche di cui
all'art. 71-ter  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente legge.
    11-septies.  Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, presenta alla provincia
il  primo piano di sviluppo reti di cui all'art. 71-duodecies e invia
alla provincia e all'ARPAL:
      a)  l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore
a  100  kV  e  di  tutte  le  linee  dorsali  a  media  tensione  con
l'indicazione dei comuni interessati dal loro tracciato;
      b)   la   cartografia   relativa   alla   localizzazione  degli
elettrodotti  esistenti redatta secondo le specifiche di cui al comma
11-sexies e con i tempi nelle stesse stabiliti".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 20 dicembre 1999
                                MORI