Art. 17.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  3,  si  provvede  con  gli
stanziamenti iscritti al capitolo n. 561 "Fondo per l'esercizio delle
funzioni  amministrative delegate alle province in materia di turismo
(legge  regionale  22  luglio 1991, n. 13)" dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.
    2.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi si provvede con i
relativi bilanci.
    3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16, comma 6, il
capitolo  8455 "Spese per l'espletamento di esami e l'accertamento di
requisiti  tecnici  riguardanti  operatori  professionali nel settore
turistico (leggi regionali 5 agosto 1993, n. 37, 15 dicembre 1993, n.
58  e  28  gennaio 1998, n. 5)" dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale, e' soppresso dall'esercizio finanziario 2000.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 23 dicembre 1999
                                MORI