Art. 17. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'art. 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 561 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di turismo (legge regionale 22 luglio 1991, n. 13)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16, comma 6, il capitolo 8455 "Spese per l'espletamento di esami e l'accertamento di requisiti tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico (leggi regionali 5 agosto 1993, n. 37, 15 dicembre 1993, n. 58 e 28 gennaio 1998, n. 5)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, e' soppresso dall'esercizio finanziario 2000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 23 dicembre 1999 MORI