Art. 3.
        Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami)
                  della legge regionale n. 105/1980
    1.  Il  primo  alinea  del  secondo comma dell'art. 3 della legge
regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito:
      "il  dirigente  della  competente struttura organizzativa della
giunta regionale in qualita' di presidente;".
    2.  Il  terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980
e' cosi' sostituito:
      "Il  presidente  puo'  designare  un componente effettivo della
commissione  quale  vice  presidente con l'incarico di sostituirlo in
caso di assenza".
    3.  Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980
e' cosi' sostituito:
      "Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza,
nonche'   l'eventuale   rimborso  delle  spese  e  il  riconoscimento
dell'indennita' di missione, nella misura stabilita dal provvedimento
di  cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n.
10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale)".
    4.  E'  abrogato il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale
n. 105/1980.