Art. 3. Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami) della legge regionale n. 105/1980 1. Il primo alinea del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "il dirigente della competente struttura organizzativa della giunta regionale in qualita' di presidente;". 2. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Il presidente puo' designare un componente effettivo della commissione quale vice presidente con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza". 3. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonche' l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennita' di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale)". 4. E' abrogato il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980.