Art. 4. Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata) della legge regionale n. 105/1980 1. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 105/1980 e' aggiunto il seguente comma: "Le richieste periodiche di rinnovo della nomina a guardia giurata, da parte del presidente dell'ente organizzatore costituiscono atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio; da comunicarsi alla giunta regionale per il relativo assenso".