Art. 4.
           Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata)
                  della legge regionale n. 105/1980
    1.  Dopo  il  secondo  comma dell'art. 4 della legge regionale n.
105/1980 e' aggiunto il seguente comma:
      "Le  richieste  periodiche  di  rinnovo  della nomina a guardia
giurata,    da   parte   del   presidente   dell'ente   organizzatore
costituiscono  atto  dovuto,  salvo  che  non sussistano giustificati
motivi riguardanti l'organizzazione del servizio; da comunicarsi alla
giunta regionale per il relativo assenso".