Art. 5. Modifiche agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 della legge regionale n.105/1980 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato conferisce, su richiesta dell'ente organizzatore, l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate ai sensi dell'art. 4. Con il decreto di incarico e' individuato l'ente organizzatore che coordina l'attivita' delle guardie ecologiche e sono individuate le norme oggetto del potere di accertamento da parte della guardia ecologica nominata. I sindaci e i presidenti di provincia possono chiedere al presidente della giunta regionale di estendere il potere di accertamento alle norme contenute in regolamenti provinciali e comunali". 2. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 105/1980 e' inserito il seguente comma: "Le guardie ecologiche volontarie durante l'espletamento del servizio hanno diritto alla copertura assicurativa regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato)". 3. L'art. 6 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Art. 6. (Sospensione e revoca dell'incarico). - L'ente organizzatore del servizio e' tenuto a segnalare al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, nonche' al prefetto competente per territorio, ogni irregolarita' riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi piu' gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 9. La giunta regionale provvede a disciplinare i procedimenti di cui al primo comma garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica. Dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al prefetto competente". 4. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 105/1980 e' aggiunto il seguente art.6-bis: "Art. 6-bis (Iscrizione nel registro generale regionale del volontariato). - Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene iscritto in apposita sezione del registro generale regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato). L'iscrizione al registro generale regionale del volontariato e' operata con decreto del presidente della giunta regionale e ha valore ai soli fini previsti dagli articoli 7, 8 e 17 della legge n. 266/1991". 5. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "tramite il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, provvedono a comunicare nei termini stabiliti dal contratto regionale di assicurazione, alla competente struttura organizzativa della giunta regionale, la denuncia dell'evento dannoso;". 6. Il primo alinea del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "l'assessore competente o un suo sostituto in qualita' di presidente;". 7. Il quarto alinea del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario;". 8. Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Il comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro anni ed ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale, e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonche' l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennita' di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 10/1995.". 9. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono presentare alla giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative a: a) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione; b) manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, rimborsi spese, patrocinio legale; c) acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni.". 10. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 105/1980 e' cosi' sostituito: "Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera il riparto dei fondi di cui al primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a: a) corsi di formazione e aggiornamento dei responsabili locali e corsi di aggiornamento delle guardie ecologiche; b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonche' di materiale divulgativo a supporto dell'attivita' delle guardie ecologiche; c) acquisto di mezzi, attrezzature, dotazioni e segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie".