Art. 5.
Modifiche  agli  articoli  5,  6,  7,  9  e  11 della legge regionale
                             n.105/1980
    1.  Il  primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 105/1980
e' cosi' sostituito:
      "Il  presidente  della  giunta regionale o l'assessore delegato
conferisce,  su  richiesta  dell'ente  organizzatore,  l'incarico  di
guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate ai
sensi  dell'art. 4.  Con il decreto di incarico e' individuato l'ente
organizzatore  che  coordina  l'attivita'  delle guardie ecologiche e
sono individuate le norme oggetto del potere di accertamento da parte
della  guardia  ecologica  nominata.  I  sindaci  e  i  presidenti di
provincia  possono  chiedere  al presidente della giunta regionale di
estendere   il   potere  di  accertamento  alle  norme  contenute  in
regolamenti provinciali e comunali".
    2.  Dopo  il  terzo  comma  dell'art.  5 della legge regionale n.
105/1980 e' inserito il seguente comma:
      "Le  guardie  ecologiche  volontarie durante l'espletamento del
servizio  hanno  diritto  alla  copertura  assicurativa regionale, ai
sensi  dell'art. 4  della  legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro
sul volontariato)".
    3.   L'art.   6  della  legge  regionale  n.  105/1980  e'  cosi'
sostituito:
      "Art.   6.  (Sospensione  e  revoca  dell'incarico).  -  L'ente
organizzatore  del servizio e' tenuto a segnalare al presidente della
giunta  regionale o all'assessore competente, se delegato, nonche' al
prefetto  competente  per  territorio, ogni irregolarita' riscontrata
nello   svolgimento   dei   compiti   assegnati  ed  addebitabili  al
comportamento  delle  guardie  ecologiche  volontarie,  anche ai fini
degli  eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi piu' gravi,
di  revoca dell'incarico, che competono alla giunta regionale, previo
parere del comitato di cui all'art. 9.
    La giunta regionale provvede a disciplinare i procedimenti di cui
al   primo   comma   garantendo   il   rispetto   del  principio  del
contraddittorio  e  del  diritto  alla difesa tecnica. Dall'avvio dei
suddetti  procedimenti  e  fino  alla  loro  conclusione  le  guardie
ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
    I  provvedimenti  di  sospensione o di revoca sono immediatamente
comunicati al prefetto competente".
      4.  Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 105/1980 e' aggiunto
il seguente art.6-bis:
      "Art.  6-bis  (Iscrizione  nel  registro generale regionale del
volontariato).  - Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene
iscritto  in  apposita  sezione  del  registro generale regionale del
volontariato istituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993,
n. 22 (Legge regionale sul volontariato).
    L'iscrizione  al  registro generale regionale del volontariato e'
operata con decreto del presidente della giunta regionale e ha valore
ai  soli  fini  previsti  dagli  articoli  7,  8  e 17 della legge n.
266/1991".
    5.  Il  secondo  alinea  del  primo comma dell'art. 7 della legge
regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito:
      "tramite  il  responsabile del servizio di vigilanza ecologica,
provvedono a comunicare nei termini stabiliti dal contratto regionale
di  assicurazione,  alla  competente  struttura  organizzativa  della
giunta regionale, la denuncia dell'evento dannoso;".
    6.  Il  primo  alinea  del  primo  comma  dell'art. 9 della legge
regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito:
      "l'assessore  competente  o  un  suo  sostituto  in qualita' di
presidente;".
    7.  Il  quarto  alinea  del  primo  comma dell'art. 9 della legge
regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito:
      "tre   funzionari   regionali   di  cui  uno  con  funzioni  di
segretario;".
    8.  Il  terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980
e' cosi' sostituito:
      "Il  comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro
anni  ed  ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale,
e'  corrisposto  un  gettone di presenza per ciascuna seduta, nonche'
l'eventuale  rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennita'
di   missione,  nella  misura  stabilita  dal  provvedimento  di  cui
all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 10/1995.".
    9.  Il  secondo  comma  dell'art. 11  della  legge  regionale  n.
105/1980 e' cosi' sostituito:
      "Entro  il  31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono
presentare  alla  giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte
le spese relative a:
      a) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;
      b)  manutenzione  ordinaria  dei  mezzi e delle attrezzature in
dotazione, rimborsi spese, patrocinio legale;
      c) acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni.".
    10. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 105/1980 e'
cosi' sostituito:
      "Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera il
riparto  dei  fondi  di  cui  al  primo  comma,  stabilendo  la quota
riservata  alla  Regione  per  gli  interventi  di propria competenza
relativi a:
        a)  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  dei responsabili
locali e corsi di aggiornamento delle guardie ecologiche;
        b)    redazione,   stampa   e   acquisto   di   pubblicazioni
specialistiche,   nonche'   di   materiale   divulgativo  a  supporto
dell'attivita' delle guardie ecologiche;
        c)  acquisto  di  mezzi,  attrezzature,  dotazioni e segni di
riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie".