Art. 6. Norma finanziaria 1. Alla autorizzazione delle spese previste all'art. 5, commi 9 e 10, si provvedera' con successiva legge. 2. Alle spese di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 8, si fa fronte con la somma annualmente stanziata sul capitolo 1.2.7.1.322, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi. 3. Alle spese di cui all'art. 5, comma 2, si fa fronte con la somma annualmente stanziata nel capitolo 1.2.10.1.346, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi. 4. All'ambito 4, settore 3, obiettivo 5, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa: 4.3.5.1.3910 "Spese dirette di parte corrente per corsi di formazione e aggiornamento, nonche' per pubblicazioni a supporto dell'attivita' delle guardie ecologiche"; 4.3.5.1.4223 "Contributi in capitale agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese relative all'acquisto di mezzi, attrezzature e datazioni". 5. Sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i capitoli 4.3.5.1.3910 e 4.3.5.1.1032 "Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio ecologico per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo, nonche' per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla Regione", appartenenti al gruppo capitoli "4.3.5.1.1032"; e tra i capitoli 4.3.5.1.4223 e 4.3.5.1.1033 "Spese dirette in capitale della Regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinate al servizio volontario di vigilanza ecologica", appartenenti al gruppo capitoli "4.3.5.1.1033". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda. Milano, 20 dicembre 1999 FORMIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 23002/3237).