Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1. Alla autorizzazione delle spese previste all'art. 5, commi 9 e
10, si provvedera' con successiva legge.
    2.  Alle  spese di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 8,
si  fa  fronte  con  la  somma  annualmente  stanziata  sul  capitolo
1.2.7.1.322,  dello  stato di previsione delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 1999 e successivi.
    3.  Alle  spese  di  cui all'art. 5, comma 2, si fa fronte con la
somma annualmente stanziata nel capitolo 1.2.10.1.346, dello stato di
previsione  delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999
e successivi.
    4.   All'ambito  4,  settore  3,  obiettivo  5,  dello  stato  di
previsione  delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999
sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:
      4.3.5.1.3910  "Spese  dirette  di  parte  corrente per corsi di
formazione  e  aggiornamento,  nonche'  per  pubblicazioni a supporto
dell'attivita' delle guardie ecologiche";
      4.3.5.1.4223  "Contributi  in  capitale agli enti organizzatori
del  servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese relative
all'acquisto di mezzi, attrezzature e datazioni".
    5.  Sono  autorizzate  variazioni compensative di fondi, ai sensi
dell'art. 36,  comma 7-quinquies della legge regionale 31 marzo 1978,
n.  34  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, tra i capitoli
4.3.5.1.3910  e  4.3.5.1.1032 "Contributi di parte corrente agli enti
organizzatori  del  servizio ecologico per le spese da essi sostenute
per  la promozione e funzionamento del servizio medesimo, nonche' per
la  manutenzione  delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla
Regione",  appartenenti  al  gruppo  capitoli "4.3.5.1.1032"; e tra i
capitoli 4.3.5.1.4223 e 4.3.5.1.1033 "Spese dirette in capitale della
Regione   per   l'acquisto   e   la   manutenzione  straordinaria  di
attrezzature,  mezzi  e dotazioni destinate al servizio volontario di
vigilanza ecologica", appartenenti al gruppo capitoli "4.3.5.1.1033".
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
      E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Lombarda.
      Milano, 20 dicembre 1999
                              FORMIGONI
    (Approvata  dal  consiglio regionale nella seduta del 10 novembre
1999  e  vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre
1999, prot. n. 23002/3237).