Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  E'  autorizzato  l'accertamento  e la riscossione del maggior
gettito   della   quota   erariale   dell'accisa  sulle  benzine  per
autotrazione  conseguente  all'incremento  del  consumo  dovuto  alla
riduzione  del  prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per
l'esercizio  finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi
successivi.
    2.  Per  la  realizzazione  della  banca  dati  informatica e del
sistema  informatizzato di cui all'art. 3, comma 7, e' autorizzata la
spesa  in  capitale  di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per
l'esercizio  finanziario  2000  e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi
dell'art. 25  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  e'  autorizzata  l'assunzione  di
obbligazioni  nei  limiti  dell'intera  somma  stanziata nel bilancio
pluriennale.  La  legge  finanziaria  determina  le quote annuali con
riguardo  all'entita'  delle obbligazioni la cui scadenza e' prevista
in ciascun esercizio.
    3.  Per  le  spese  di  cui all'art. 4 conseguenti alla delega di
funzioni  e  compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e
rilascio   di   autorizzazioni,   e'   autorizzata   per  l'esercizio
finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000;
    4.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 6  e'  autorizzata  per
l'esercizio    finanziario    2000    la    spesa    complessiva   di
L. 65.000.000.000.
    5.  Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli
esercizi  finanziari  successivi  si  provvedera'  annualmente con la
legge  di  bilancio  dei  rispettivi esercizi, ai sensi dell'art. 22,
comma  1,  della  legge  regionale  31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    6.  All'onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per
ciascuno  degli  anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente
riduzione  degli stanziamenti del "Fondo globale per il finanziamento
delle   spese   di  investimento  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi"   iscritto   al  capitolo  5.2.2.2.958  dello  stato  di
previsione  delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale
2000-2002, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce
1.2.10.2.9771  "Banca informatica dei beneficiari della riduzione del
prezzo delle benzine".
    7.  All'onere  di  cui  ai  commi  3 e 4, valutato in complessive
L. 70.000.000.000  per  l'esercizio  finanziario  2000,  si  provvede
quanto  a  L. 46.750.000.000  mediante  il  maggior gettito di cui al
comma   1   e  quanto  a  L. 23.250.000.000  mediante  corrispondente
riduzione  della  dotazione  finanziaria di competenza e di cassa del
"Fondo  globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento
di  funzioni  normali  derivanti  da nuovi provvedimenti legislativi"
iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello  stato di previsione delle
spese  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 2000, utilizzando
all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 "Riduzione
del prezzo alla pompa delle benzine".
    8.  Alle  variazioni  di  bilancio  si provvedera' secondo quanto
previsto  dall'art. 49, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.