Art. 2. Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine 1. L'individuazione dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, nonche' le modalita' di fruizione del beneficio, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o piu' provvedimenti della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 2. Con i medesimi provvedimenti la giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine.