Art. 2.
  Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine
    1.  L'individuazione  dei  comuni  di  cui  all'art. 1,  comma 2,
nonche'   le   modalita'   di  fruizione  del  beneficio,  attraverso
l'utilizzo  di  strumenti  informatici, sono stabilite con uno o piu'
provvedimenti  della  giunta  regionale da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.
    2.  Con i medesimi provvedimenti la giunta determina la riduzione
da apportare al prezzo alla pompa delle benzine.