Art. 3. Definizioni, autorizzazioni e modalita' di erogazione 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti: a) con il termine "beneficiari" le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, intestatarie di uno o piu' veicoli; b) con il termine "veicoli" gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri; c) con il termine "identificativi" le tessere rilasciate ai beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari. 2. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza. 3. Qualora il veicolo abbia piu' intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo. 4. L'identificativo non e' cedibile e non puo' essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato. 5. Il beneficiario e' tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonche' lo smarrimento od il furto dell'identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell'evento. 6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, e con le modalita' fissate nel provvedimento previsto all'art. 2, comma 1. 7. La giunta regionale, per le finalita' previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzine, in accordo con l'amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni e integrazioni.