Art. 3.
        Definizioni, autorizzazioni e modalita' di erogazione
    1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della presente legge vengono
definiti:
      a)  con  il  termine "beneficiari" le persone fisiche residenti
nel  territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della giunta
regionale  di  cui  all'art. 2,  comma  1, intestatarie di uno o piu'
veicoli;
      b)  con  il  termine  "veicoli"  gli  autoveicoli o motoveicoli
soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
      c)  con  il  termine  "identificativi" le tessere rilasciate ai
beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari.
    2.  Al  fine  di  ottenere  l'autorizzazione  ad  usufruire della
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i beneficiari inoltrano
apposita domanda al comune di residenza.
    3.  Qualora  il veicolo abbia piu' intestatari, ciascuno di essi,
se  residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo
alla richiesta di un identificativo.
    4.  L'identificativo non e' cedibile e non puo' essere utilizzato
per  il  rifornimento  di  un  veicolo diverso da quello per il quale
viene rilasciato.
    5.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a  segnalare  al  comune che ha
rilasciato  l'identificativo  il  venir  meno  o  le  variazioni  dei
presupposti  definiti  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  nonche' lo
smarrimento   od   il   furto   dell'identificativo  o  del  veicolo,
immediatamente  e  comunque  non  oltre il terzo giorno dalla notizia
dell'evento.
    6.  I  beneficiari  hanno  titolo  alla riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti
di  vendita situati nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma
2,  e con le modalita' fissate nel provvedimento previsto all'art. 2,
comma 1.
    7.  La giunta regionale, per le finalita' previste dalla presente
legge,   istituisce   con   apposita   deliberazione  una  banca-dati
informatica  per  l'anagrafe  dei  beneficiari e definisce un sistema
informatizzato  per la rilevazione dei consumi di benzine, in accordo
con  l'amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante
accordi  di  programma,  ai  sensi  della legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento  delle  autonomie  locali"  e successive modificazioni e
integrazioni.