Art. 4. Delega di funzioni ai comuni 1. Ai comuni, come individuati dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonche' le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla Regione. 2. Con apposito provvedimento della giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalita' operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all'uopo stanziate in bilancio. 3. In caso di accertata, persistente, inattivita' dei comuni la giunta regionale attiva i necessari provvedimenti sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta. 4. Il comune puo' convenzionarsi con altri comuni e con le Comunita' montane per gli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge.