Art. 4.
                    Delega di funzioni ai comuni
    1.   Ai   comuni,  come  individuati  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 2,  comma  1, sono delegate le funzioni relative al rilascio
delle  autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi
compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati,
gli  adempimenti  relativi  ai  controlli  sui  consumi,  nonche'  le
funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla
Regione.
    2.  Con  apposito  provvedimento  della  giunta regionale vengono
definite,  in particolare, le modalita' operative e vengono ripartite
le risorse finanziarie all'uopo stanziate in bilancio.
    3.  In  caso di accertata, persistente, inattivita' dei comuni la
giunta   regionale   attiva  i  necessari  provvedimenti  sostitutivi
mediante la nomina di un commissario ad acta.
    4.  Il  comune  puo'  convenzionarsi  con  altri  comuni e con le
Comunita' montane per gli adempimenti derivanti dall'attuazione della
presente legge.