Art. 5.
         Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori
    1. Sono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i
gestori   di   punti   vendita  situati  nel  territorio  dei  comuni
individuati   dai   provvedimenti   della  giunta  regionale  di  cui
all'art. 2, comma 1.
    2.  Le  comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono
disciplinate  dalla  deliberazione  della  giunta  regionale  di  cui
all'art. 3, comma 7.
    3. I gestori degli impianti sono tenuti a:
      a)  verificare  che  il  veicolo  sul quale viene effettuato il
rifornimento sia quello risultante dall'identificativo;
      b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati;
      c)  dare  idonea  evidenza  al pubblico della propria fascia di
appartenenza,  delle  riduzioni  e  dei prezzi praticati a seguito di
quanto disposto dalla Regione.