Art. 5. Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori 1. Sono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 7. 3. I gestori degli impianti sono tenuti a: a) verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo; b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati; c) dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.