Art. 6.
             Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo
    1.  La  Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzine
le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.
    2.  Per  l'ottenimento  dei  rimborsi  ai  sensi del comma 1 deve
essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.
    3.  Le  modalita' di rimborso sono disciplinate dai provvedimenti
della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.