Art. 6. Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo 1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzine le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate. 2. Per l'ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente. 3. Le modalita' di rimborso sono disciplinate dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.