Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Ferme  restando  le  eventuali  altre responsabilita' civili,
amministrative  e  penali,  la  mancata osservanza delle prescrizioni
previste  dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle
amministrazioni  comunali  delle  sanzioni  amministrative  di cui al
presente  articolo,  ai  sensi  della  legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche  al  sistema  penale",  nonche'  della  legge  regionale 5
dicembre  1983,  n.  90  "Norme di attuazione della legge 24 novembre
1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale".
    2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi
della  presente  legge o il beneficiario che effettui il rifornimento
beneficiando  di  una  riduzione  di  prezzo  non spettante, mediante
utilizzo   di   identificativo  altrui,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a
L. 3.000.000    oltre   al   ritiro   immediato   dell'identificativo
impropriamente utilizzato.
    3.  Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o
lo   utilizzi   per   veicoli   altrui   e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a
L. 3.000.000.
    4.  Il  gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto
dall'art. 5,  comma  3,  lettere a)  e  b), e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a
L. 3.000.000.
    5.  Il  gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto
dall'art. 5,   comma   3,   lettera c),  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a
L. 3.000.000.