Art. 8. Sanzioni amministrative 1. Ferme restando le eventuali altre responsabilita' civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", nonche' della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale". 2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000 oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato. 3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000. 4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000. 5. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.