Art. 6. Precedenza 1. Patto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalita' di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.