Art. 6.
                             Precedenza
    1.  Patto  salvo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni di legge
statale  che  disciplinano le modalita' di esposizione e di uso della
bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle
pubbliche  cerimonie  che si svolgono nel territorio della Regione la
bandiera  regionale  ha  la  precedenza  su ogni gonfalone, vessillo,
emblema  comunque  denominato, di province o comuni. Se esposta su di
un'asta,  in  una  pubblica  sala  essa  occupa il posto d'onore alla
destra del tavolo della presidenza.