(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
                      n. 1 del 7 gennaio 2000)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto lo Statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione  della Regione Sicilia approvato con decreto del
presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare,
l'art. 2;
    Vista  la  legge  4  gennaio  1990,  n.  1,  recante:  Disciplina
dell'attivita' di estetista ed, in particolare, l'art. 6;
    Vista   la  legge  regionale  23  maggio  1991,  n.  35,  ed,  in
particolare, gli articoli 46, 47 e 48;
    Udito  il  parere  n.  803  espresso  dal  consiglio di giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Sicilia nell'adunanza del 18 maggio
1999;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  266 del 5
ottobre 1999;
    Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per la cooperazione e il
commercio, l'artigianato e la pesca;
    Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  corso  di qualificazione della durata di due anni, con un
minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
della  legge  n.  1/1990  e'  rivolto  a  coloro  che hanno espletato
l'obbligo   scolastico  e  dovra'  essere  seguito  da  un  corso  di
specializzazione  della  durata  di  un  anno  oppure  da  un anno di
inserimento presso una impresa di estetista.
    2.   Le   materie   di   insegnamento   del   corso  biennale  di
qualificazione sono le seguenti:
      cultura generale;
      psicologia ed etica professionale;
      sicurezza  del  lavoro  e  nozioni  di  diritto del lavoro e in
materia contrattuale;
      organizzazione aziendale e normativa del settore;
      lingua straniera;
      chimica cosmetologica;
      fisiologia, anatomia, dermatologia;
      igiene ed alimentazione;
      tecnica professionale e fisica applicata;
      laboratorio.
    3.  Al  termine  del corso devono essere sostenute apposite prove
finali  per l'accertamento dell'idoneita' conseguita, basate su prova
di  lavoro  e  su  prova  orale con colloquio finale in conformita' a
quanto  previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzate al
rilascio  dell'attestato  di  qualifica  di  estetista valido ai fini
dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.