Art. 2.
    1.  Il  corso di specializzazione della durata di un anno, con un
minimo   di   novecento  ore,  e'  riservato  a  coloro  che  abbiano
frequentato  il corso biennale di qualificazione di cui al precedente
articolo  nonche'  ai  soggetti  di cui all'art. 8, comma 6, legge n.
1/1990,   ed   e'   finalizzato   a  far  acquisire  la  preparazione
tecnico-professionale  necessaria  per  l'esercizio dell'attivita' di
estetista.
    2.  Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono
le seguenti:
      nozioni di gestione aziendale;
      tecnica di mercato;
      nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;
      disciplina   previdenziale,   tributaria   e  contrattuale  per
l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale;
      cosmetologia;
      dermatologia;
      dietologia;
      utilizzo   delle   apparecchiature  elettromeccaniche  per  uso
estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;
      cognizione   di   informatica  applicata  alla  professione  di
estetista.
    3.   Al   termine   del   corso  deve  essere  sostenuto  l'esame
teoricopratico   per   l'accertamento  delle  abilita'  e  conoscenze
professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale,
finalizzato  al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di
estetista.