Art. 2. 1. Il corso di specializzazione della durata di un anno, con un minimo di novecento ore, e' riservato a coloro che abbiano frequentato il corso biennale di qualificazione di cui al precedente articolo nonche' ai soggetti di cui all'art. 8, comma 6, legge n. 1/1990, ed e' finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio dell'attivita' di estetista. 2. Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono le seguenti: nozioni di gestione aziendale; tecnica di mercato; nozioni di disciplina di settore negli altri Stati; disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale; cosmetologia; dermatologia; dietologia; utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse; cognizione di informatica applicata alla professione di estetista. 3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teoricopratico per l'accertamento delle abilita' e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.