Art. 3. 1. Il corso di formazione teorica della durata di un anno, con un minimo di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge n. 1/1990, e' rivolto a coloro che abbiano svolto un anno di attivita' qualificata come dipendenti, a tempo pieno, di uno studio medico specializzato ovvero di una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un impresa di estetista secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e a soggetti che abbiano svolto un periodo di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendenti o collaboratori familiari, per un periodo non inferiore a tre anni, presso una impresa di estetista. 2. Tale corso, diretto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attivita' lavorativa in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalita', abilita all'esercizio della professione di estetista. 3. Le materie di insegnamento del corso di formazione teorica sono: cultura generale; psicologia ed etica professionale; normativa di settore e sicurezza del lavoro; chimica, anatomia, fisiologia; igiene ed alimentazione cosmetologia; dermatologia. 4. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.