Art. 3.
    1. Il corso di formazione teorica della durata di un anno, con un
minimo  di  trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c),
legge  n.  1/1990,  e' rivolto a coloro che abbiano svolto un anno di
attivita'  qualificata  come dipendenti, a tempo pieno, di uno studio
medico  specializzato  ovvero di una impresa di estetista, successiva
allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un impresa di
estetista  secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva
di categoria, e a soggetti che abbiano svolto un periodo di attivita'
lavorativa  qualificata,  a  tempo pieno, in qualita' di dipendenti o
collaboratori  familiari,  per  un  periodo non inferiore a tre anni,
presso una impresa di estetista.
    2.  Tale  corso,  diretto  ad  integrare  le  cognizioni pratiche
acquisite   attraverso   l'esercizio   della   precedente   attivita'
lavorativa   in   funzione  di  obiettivi  inerenti  alla  formazione
imprenditoriale  e  allo  sviluppo  della  professionalita',  abilita
all'esercizio della professione di estetista.
    3.  Le  materie  di  insegnamento del corso di formazione teorica
sono:
      cultura generale;
      psicologia ed etica professionale;
      normativa di settore e sicurezza del lavoro;
      chimica, anatomia, fisiologia;
      igiene ed alimentazione
      cosmetologia;
      dermatologia.
    4.  Al  termine  del  corso  deve  essere  sostenuto  l'esame per
l'accertamento  delle  conoscenze professionali conseguite, basato su
prova  orale,  finalizzato  al  rilascio  dell'attestato di qualifica
professionale di estetista.