Art. 5.
    1.  Il  ricorso di riqualificazione professionale della durata di
un  anno  con un minimo di 550 ore, di cui all'art. 8, comma 7, della
legge  n.  1/1990,  e' rivolto ai soggetti che, all'entrata in vigore
della  legge  medesima,  erano  in  possesso  di  qualifiche parziali
relative   alle   attivita'  considerate  mestieri  affini  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito
dall'art.  1  della  legge  23  dicembre  1970, n. 1142 che intendano
conseguire la qualificazione professionale di estetista.
    2. Tale corso e' diretto ad integrare ed ampliare le cognizioni e
le  abilita'  relative  alle  qualifiche  parziali  gia' possedute in
funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo
sviluppo della professionalita'.
    Le  materie  di  insegnamento  del corso di riqualificazione sono
quelle previste dall'art. 3 integrate da esperienze di laboratorio.
    3.  Al  termine  del  corso  deve  essere  sostenuto  l'esame per
l'accertamento  delle  abilita'  e  conoscenze  conseguite, basato su
prova   di   lavoro   e  su  prova  orale,  finalizzato  al  rilascio
dell'attestato di qualifica professionale di estetista.