Art. 5. 1. Il ricorso di riqualificazione professionale della durata di un anno con un minimo di 550 ore, di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 1/1990, e' rivolto ai soggetti che, all'entrata in vigore della legge medesima, erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista. 2. Tale corso e' diretto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilita' relative alle qualifiche parziali gia' possedute in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalita'. Le materie di insegnamento del corso di riqualificazione sono quelle previste dall'art. 3 integrate da esperienze di laboratorio. 3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilita' e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.