Art. 6. 1. Possono presentare proposte formative i soggetti previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. 2. I progetti per i corsi di estetista, per una o piu' tipologie di cui ai precedenti articoli, elaborati e presentati in conformita' agli indirizzi annualmente diramati dall'Assessore per il lavoro per tutte le iniziative di F.P., e contenenti l'illustrazione dettagliata dei percorsi didattici che si intendono realizzare, le discipline e i relativi programmi specificamente mirati al perseguimento di ciascuno degli obiettivi fissati nei precedenti articoli del presente decreto, saranno presentati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, li esaminera' e, in funzione dell'esigenza di una equilibrata distribuzione territoriale e della validita' dei contenuti, sentite le organinazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuera' quelli validi ai fini dell'inserimento nel Piano regionale della formazione professionale dell'Assessorato del lavoro che autorizzera', coordinera' e vigilera' i relativi corsi.