Art. 6.
    1.  Possono  presentare  proposte  formative  i soggetti previsti
dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
    2.  I progetti per i corsi di estetista, per una o piu' tipologie
di  cui ai precedenti articoli, elaborati e presentati in conformita'
agli  indirizzi annualmente diramati dall'Assessore per il lavoro per
tutte le iniziative di F.P., e contenenti l'illustrazione dettagliata
dei percorsi didattici che si intendono realizzare, le discipline e i
relativi programmi specificamente mirati al perseguimento di ciascuno
degli obiettivi fissati nei precedenti articoli del presente decreto,
saranno  presentati all'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca che, sentita la Commissione
regionale   per   l'artigianato,   li   esaminera'   e,  in  funzione
dell'esigenza  di  una equilibrata distribuzione territoriale e della
validita'   dei  contenuti,  sentite  le  organinazioni  maggiormente
rappresentative  della  categoria, individuera' quelli validi ai fini
dell'inserimento  nel  Piano regionale della formazione professionale
dell'Assessorato del lavoro che autorizzera', coordinera' e vigilera'
i relativi corsi.