Art. 15.
         Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere
    1.  Coloro  che  intendono  partecipare  alle  fiere  debbono far
pervenire  al  comune  ove  le stesse si svolgono&62; almeno sessanta
giorni  prima della data fissata, o entro il maggior termine disposto
dai  comuni,  istanza  di concessione di posteggio per i giorni della
manifestazione,  indicando  gli  estremi  dell'autorizzazione  con la
quale  s'intende  partecipare.  L'istanza  e'  inoltrata  con lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento per il quale fa fede la data
di timbro postale.
    2.  I  comuni,  decorso  il  termine  per  la presentazione delle
istanze,  redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
      a)  anzianita'  di  presenza  effettiva,  intesa come il numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
      b) altri criteri eventualmente disposti dal comune;
      c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
    3.  Qualora  il  comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in
relazione  a  categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza,
specificano  i posteggi per quali intendono concorrere ed il relativo
ordine  di  preferenza.  Il  comune,  sulla base di tali indicazioni,
redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi assegnando
gli  stessi  a  coloro  che,  in  ciascuna  di esse, risultino averne
diritto.
    4.  La graduatoria di cui al comma 2 e' affissa all'Albo comunale
almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
fiera.
    5.  I  comuni  possono prevedere che le domande di partecipazione
per  una  stessa  fiera  o per piu' fiere siano valide anche per piu'
edizioni consecutive.
    6.  I  comuni  possono  prevedere che, per una medesima fiera, la
graduatoria  abbia  validita'  fino  ad  un  massimo  di quattro anni
consecutivi. In ogni caso le concessioni di posteggio sono valide per
i soli giorni di svolgimento di ciascuna edizione.
    7.  Al  fine  di incrementare gli scambi economici e culturali, i
comuni  possono riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non
superiore  al  cinque  per  cento  del totale, ad operatori stranieri
sulla  base  di  intese  con Istituzioni di altri Paesi che prevedano
l'analoga    partecipazione    di   operatori   locali   in   proprie
manifestazioni  similari.  L'individuazione degli operatori locali da
inviare  all'estero  e'  effettuata  dal  comune  tra coloro che sono
utilmente  collocati  nella  graduatoria  della  fiera  locale di cui
trattasi,  sulla  base  di  criteri concordati con le associazioni di
categoria.