Art. 21.
                           S a n z i o n i
    1.  Ai  sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto e' punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
milioni  a  lire  trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria
confisca  delle  merci  e delle attrezzature, escluso l'automezzo non
adibito  esclusivamente  al  trasporto  di  merci,  chiunque eserciti
l'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche  senza  la prescritta
autorizzazione ovvero fuori territorio.
    2.  Sono  ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio
in  Umbria  del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso
di  sola  autorizzazione  di  tipo  A, rilasciata dal comune di altra
regione,  l'occupazione  di  posteggi  in  mercati per i quali non si
possiede  autorizzazione,  l'esercizio  del  commercio  da  parte  di
rappresentanti  in  violazione  delle disposizioni di cui all'art. 4,
comma 5.
    3.  Ai  sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a  lire  sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed
ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche,   compresi  la  vendita  di  prodotti  diversi  da  quelli
eventualmente previsti per il posteggio assegnato, il superamento dei
limiti  massimi  di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo
punto, di cui all'art. 8, comma 4, la violazione delle limitazioni in
materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli articoli 13,
comma 4 e 18 comma 2.
    4.  Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli
itineranti  nel  medesimo  punto,  di  cui  all'art.  8,  comma 4, lo
spostamento, a rotazione, di piu' operatori in piu' punti concordati,
atto ad eludere il divieto.
    5.   Costituiscono  ipotesi  di  particolare  gravita',  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:
      a)  l'attivita'  di  vendita  abusiva  effettuata  con l'uso di
furgoni, camions e simili;
      b)  l'attivita'  di  vendita  abusiva  che  interessa rilevanti
quantitativi  di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione
dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da
parte di produttori.
    6.  La  giunta  regionale  puo'  determinare  i valori massimi di
quantita'  ammissibile di prodotti ottenibili per unita' territoriale
coltivata,  tenuto  conto  del  tipo dei prodotti, al fine di rendere
piu'  puntuale  il  controllo  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma
precedente.
    7.  E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle
disposizioni  della  presente legge in materia di comunicazioni e, in
particolare:
      a)  l'inizio  da  parte del subentrante dell'attivita' prima di
aver provveduto ad inoltrare al comune le comunicazioni previste agli
art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 7;
      b)  l'omessa  comunicazione  al comune da parte del titolare di
autorizzazione  di  cambio  di residenza nel termine di trenta giorni
previsto agli art. 7, comma 6 e art. 8, comma 6;
      c)  il  mancato  ritiro  da  parte  dell'operatore  del  titolo
autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito,
come previsto all'art. 20, comma 3;
      d)   il   rifiuto   di   esibire   agli   organi  di  vigilanza
l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;
      e)  la  mancata  denuncia  di  inizio di attivita' o la mancata
dichiarazione  annuale  di  cui  all'art.  4,  comma  6, da parte del
produttore agricolo di cui alla legge n. 59/1963.
    8.  E'  fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
22  del  decreto  per  le  ipotesi  generali  ivi  previste, compresa
l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta,
di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 20 gennaio 2000
                             BRACALENTE