Art. 21. S a n z i o n i 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio. 2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di tipo A, rilasciata dal comune di altra regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5. 3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli articoli 13, comma 4 e 18 comma 2. 4. Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, lo spostamento, a rotazione, di piu' operatori in piu' punti concordati, atto ad eludere il divieto. 5. Costituiscono ipotesi di particolare gravita', ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto: a) l'attivita' di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camions e simili; b) l'attivita' di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori. 6. La giunta regionale puo' determinare i valori massimi di quantita' ammissibile di prodotti ottenibili per unita' territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere piu' puntuale il controllo di cui alla lettera b) del comma precedente. 7. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare: a) l'inizio da parte del subentrante dell'attivita' prima di aver provveduto ad inoltrare al comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 7; b) l'omessa comunicazione al comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto agli art. 7, comma 6 e art. 8, comma 6; c) il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3; d) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio; e) la mancata denuncia di inizio di attivita' o la mancata dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n. 59/1963. 8. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 20 gennaio 2000 BRACALENTE