Art. 3. Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni 1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in: a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno; b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi ne' superiore a sei mesi l'anno. 2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonche' prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini. 3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonche' un'uniformita' a livello regionale la giunta regionale puo' individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati. 4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. 5. I comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonche' dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.