Art. 3.
 Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni
    1.  I  mercati,  in  relazione  al  periodo  di  svolgimento,  si
suddividono in:
      a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
      b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore
a due mesi ne' superiore a sei mesi l'anno.
    2.  I  comuni  possono prevedere l'articolazione merceologica dei
posteggi  delle  fiere  e dei mercati oppure istituiti fuori mercato,
stabilendo  vincoli  di esclusiva vendita di determinate categorie di
prodotti,   indipendentemente   dal   contenuto  dell'autorizzazione,
nonche'  prevedere  fiere  e  mercati  specializzati nei quali almeno
l'ottanta  per  cento  dei  posteggi siano destinati alla vendita del
medesimo prodotto o di prodotti affini.
    3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale
3 agosto  1999,  n.  24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del
commercio   su   aree  pubbliche  nonche'  un'uniformita'  a  livello
regionale  la giunta regionale puo' individuare categorie di prodotti
al  fine  della  ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e
nei mercati.
    4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono
prevedere  l'esercizio  del  commercio  su aree pubbliche in posteggi
fuori mercato, appositamente individuati.
    5. I comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella
vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con
la  partecipazione  di  soggetti  diversi  dagli  operatori  su  aree
pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in
sede  fissa,  degli  artigiani  regolarmente iscritti all'albo di cui
alla  legge  8  agosto  1985,  n.  443  o  dei  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dei  mestieri  girovaghi  ai  sensi  dell'art. 121 del
T.U.L.P.S.,  nonche'  dei  collezionisti  e  hobbysti nell'ambito del
quaranta per cento dei posteggi previsti.